Pagina 94 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009
La Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 12811
del 3 giugno 2009, ha stabilito
che il datore di lavoro non può
sostituire i Dipendenti in
sciopero con Lavoratori di
qualifica superiore impiegandoli
in mansioni inferiori solo per
neutralizzare
gli
effetti
dell’astensione.
Secondo la Corte, infatti, se è legittima la
riorganizzazione aziendale volta a limitare
gli effetti negativi dello sciopero mediante
l’impiego di Lavoratori non aderenti, aventi
però mansioni inferiori,
non è invece
consentito chiamare altri Lavoratori con
mansioni diverse e superiori a sostituire i
Dipendenti assenti per sciopero, con la
conseguenza di neutralizzare gli effetti
dello sciopero
.
Infatti, il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri Lavoratori
(non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze
negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi
lede l’interesse
collettivo del Sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei Lavoratori,
mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze
illegittime per altri Dipendenti, dividendo gli interessi dei Lavoratori e ponendoli
in contrasto tra loro e con le Organizzazioni Sindacali.