Pagina 934 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Con le recenti sentenze n. 20540 e n. 20545 del 13 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel decidere su un
licenziamento applicato secondo le diposizioni della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, la c.d. “Legge Fornero”, ha indirettamente
fornito anche una prima, importante, interpretazione della disciplina di cui al Decreto che introduce nel nostro ordinamento il
“Contratto di lavoro a tutele crescenti” (Decreto Legislativo n. 23/2015, emanato in attuazione della Legge-Delega n. 183 del 10
novembre 2014, meglio conosciuta come “Jobs Act”).
La Corte di Cassazione fa intendere che, anche in presenza delle norme derivanti dal Decreto “Tutele crescenti”, la reintegrazione
(ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) sarà dovuta sempre che il licenziamento sia fondato su fatti “non-illeciti”, in quanto il fatto
“non-illecito” equivale a fatto “inesistente” e non basta, quindi, il solo accertamento del fatto “materiale” (fatto vero).
Nel caso di specie il licenziamento si fondava sul fatto che il Lavoratore era stato scortese con l’Amministratore delegato dell’Azienda
per cui lavorava, in base al seguente ragionamento: la violazione delle regole di compostezza farebbe perdere il posto se i fatti sono
veri e accertati.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015, ha, invece, dichiarato che
i fatti erano espressivi di atteggiamenti semmai contrari alle regole della compostezza e degli usi mondani, ma privi di
rilevanza giuridica.
Si ricorda che, in base alla “Legge Fornero” la reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è ammessa, oltre che nel caso di
licenziamento discriminatorio, solo in caso d’insussistenza del fatto contestato (licenziamento disciplinare o giustificato motivo
soggettivo) o di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento (licenziamento economico o giustificato motivo
oggettivo), mentre negli altri casi di licenziamento dichiarato illegittimo non si ha diritto alla reintegrazione ed è solamente dovuta
un’indennità.
Con il Jobs Act ed il “Contratto a tutele crescenti”, la reintegrazione è ammessa (art. 3, comma 2, D.Lgs. n.
23/2015) solo per i licenziamenti disciplinari (mai per quelli economici) in cui si accerti l’insussistenza del fatto “materiale”
contestato al Lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento
(molti
addetti ai lavori ipotizzano, ad esempio, che licenziare un Lavoratore perché mangia un dolce è illegittimo; ma se tale fatto è accertato
e veramente accaduto si eviterebbe la reintegrazione e il licenziamento, seppur illegittimo, rimarrebbe in essere con il solo
riconoscimento al Lavoratore di una indennità).
Un’ulteriore risposta sul Decreto “Tutele crescenti” la forniscono i Giudici di Cassazione con la Sentenza n. 20540/2015, che precisa:
«quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto
negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al
caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. In
altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla
reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei Lavoratori».
La conclusione quindi, a cui giungono i Supremi
Giudici è che un fatto “materiale” se “non-illecito” è da considerarsi “inesistente”.
Naturalmente non si può ancora prevedere lo sviluppo dottrinale e giurisprudenziale che avranno queste prime precisazioni della
Cassazione. Certamente potranno però contribuire a porre rimedio alla principale criticità del Decreto “Tutele crescenti”, ovvero
l’incertezza normativa derivante soprattutto dall’introduzione del concetto di fatto “materiale”. Tale termine, infatti, ha – come noto -
finito per favorire l’interpretazione estensiva delle cause per cui è legittimo procedere al licenziamento senza alcuna possibilità di
reintegro per il Lavoratore.