D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (in "attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") nulla aggiunge
alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si
riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo
il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di
ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.
A tali considerazioni, va pure aggiunto che dalla disciplina contrattuale di settore non emerge
l'esistenza di alcuna previsione pattizia intesa a derogare alle norme di legge, essendo soltanto
disciplinato il trattamento retributivo spettante in caso di prestazione lavorativa resa nel giorno
festivo, ma non anche il diritto del datore di lavoro di esigere tale prestazione in difetto di
consenso del lavoratore. Anche il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente,
sono infondati.
Il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la
propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso e integra un
inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata
ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale
attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che
gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di
legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un
contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002, v. da ultimo
Cass. n.11927 de 2013).
Il ricorso va dunque respinto. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per
esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento del
compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida
in Euro 2.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per
rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015