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L’Inps con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015 ha fornito, tra l’altro, le istruzioni concernenti l’estensione dei periodi di utilizzo del
congedo parentale per le Lavoratici ed i Lavoratori e del relativo limite temporale di indennizzo.
In attuazione al Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, infatti, i periodi di congedo parentale, richiesti nel 2015, sono fruibili
sino al compimento del 12° anno di età (non più 8, come previsto finora) del/della bambino/a.
Anche il periodo di congedo, per cui spetta l’indennità pari al 30% della retribuzione, è elevato dagli attuali 3 anni di vita del/della
bambino/a sino al compimento del 6° anno di età.
La previsione di cui si parla si applica, al momento, solo per il periodo 25 giugno – 31
dicembre 2015. Per gli anni successivi al 2015 occorrerà attendere l’emanazione di
appositi decreti che dovranno anche individuare le risorse finanziarie necessarie a
copertura dei periodi di congedo concessi.
Resta, invece, invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale ovvero 6 mesi, elevabili a 7, nel caso in cui il padre
lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; 10 mesi, complessivi tra i genitori, elevabili a 11 nel caso in cui
il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; 10 mesi in caso di genitore solo.
Le nuove disposizioni sono applicate anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale e di
affidamento
.
La suddetta circolare dell’Inps contiene anche degli esempi esplicativi che di seguito si riportano:
Ipotesi: domanda presentata il 15 dicembre 2015 per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016;
?
caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile
interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni);
?
caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è
fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi
di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015).”