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Circolare INPS n. 93 dell’8/5/2015
In caso di nascita, adozione o affido preadottivo del figlio, nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 sarà
possibile usufruire nuovamente del contributo economico statale (c. d. Bonus Bebè).
Di seguito i termini generali della predetta incentivazione, introdotta, come noto, dalla “Legge di Stabilità” relativa
all’anno 2015.
BENEFICIARI
: nuclei familiari che nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 abbiano avuto la nascita di un figlio o
l’adozione di un minore o l’affidamento preadottivo.
REQUISTO REDDITUALE
: ISEE non superiore a Euro 25.000,00 annuo.
ASSEGNO SPETTANTE
: in presenza di ISEE inferiore a Euro 25.000,00 annui, per figlio vengono riconosciuti 960,00 Euro anni
attraverso l’erogazione mensile di Euro 80,00. In presenza di ISEE non superiore a 7.000 annui, viene riconosciuto un importo
complessivo di 1.920,00 Euro per anno, con l’erogazione mensile di Euro 160,00.
DECORRENZA
: per ottenere il riconoscimento del contributo a partire dalla data di nascita del figlio (o, in caso di
adozione/affidamento preadottivo, dall’ingresso nel nucleo familiare del minore), la domanda va presentata per
i nati (o adottati/in
affido preadottivo) dal 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015
, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del relativo D.P.C.M. e, quindi,
entro il 27 luglio 2015 (termine del periodo transitorio). Per
i nati (o adottati/in affido preadottivo) dal 27 aprile 2015 in poi
, entro
il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento (nascita o adozione/affidamento preadottivo).
DURATA
: il contributo è concesso fino al compimento del 3° anno di età del bambino ovvero fino al 3° anno dall’ingresso in
famiglia dell’adottato/affidato.
MODALITA’ DI RICHIESTA
: la domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica da uno dei genitori conviventi con il
figlio, anche per il tramite di un patronato abilitato.
TERMINI DI DECADENZA
: L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di
uno dei seguenti eventi che determina la decadenza del beneficio: decesso del figlio; decadenza dell’esercizio della responsabilità
genitoriale; affidamento del figlio a terzi; affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda; revoca
dell’adozione.