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La sentenza n. 1169 del 16 novembre 2009 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro,
di fatto estende anche al padre Lavoratore – nel caso in cui la madre sia casalinga, in malattia
o una lavoratrice autonoma che non ha diritto ad usufruire dell’astensione – la possibilità di
avvalersi di una aspettativa retribuita di 5 mesi rispetto ai 3 previsti fino a oggi.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale fiorentino ha – infatti - accolto il ricorso presentato contro
l’INPS da un papà, Lavoratore dipendente e coniuge di una libera professionista, al quale era
stata riconosciuta l’indennità per soli tre mesi (il periodo post-parto) e non per 5 mesi come
previsto nel caso di congedo obbligatorio di maternità.
In sintesi, con la Sentenza in questione è stato sancito il diritto del padre ad usufruire di un
congedo di 5 mesi al fine di tutelare non solo la madre e la sua salute, ma anche e soprattutto le
esigenze di assistenza del neonato.
La Sentenza in questione apre, dunque, nuove possibilità per quelle famiglie in cui la
nascita di un bambino si verifichi in circostanze particolarmente critiche e/o difficili.