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I
N SEDE DI ACQUISTO TITOLI
,
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE DELLA
DICHIARAZIONE D
INADEGUATEZZA DELL
OPERAZIONE NON ESONERA
LA
B
ANCA DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ
.
Attraverso la sentenza n. 17726 emessa il 6 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha fornito
maggiori chiarimenti in ordine alle responsabilità della Banca in caso di esecuzione di operazioni
di acquisto titoli disposti dalla clientela, soffermandosi – in particolare - al caso dell’effettuazione
di un’operazione di acquisto di titoli argentini da parte di un cliente, disposto sempre da
quest’ultimo mediante sottoscrizione anche della cosiddetta “dichiarazione d’inadeguatezza”.
Con la suddetta Sentenza, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la disposizione di
esecuzione dell’operazione inadeguata, fornita da parte del cliente ai sensi dell’art. 29 comma 3,
regolamento Consob 11522 del 1998 (regime ante Mifid), è di per sé non idonea a esonerare la Banca da
responsabilità.
Infatti, l’esonero della responsabilità della Banca può affermarsi solo allorquando quest’ultima abbia
offerto rigorosa dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi informativi dovuti nei confronti del cliente.
Solo in presenza di una tale dimostrazione in concreto, è possibile ritenere che quella di voler dare corso
all’operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente, che per questo è tenuto a esprimerla
mediante un ordine impartito o registrato per iscritto.
Tale principio si fonda sulla natura non confessoria della dichiarazione di esecuzione, al pari di quanto già
affermato dalla stessa Cassazione con precedenti sentenze (Cass. n. 11412/2012 e n. 6142/2012).
Nella fattispecie, sentenzia la Suprema Corte che:
“la Banca non aveva comunicato il rating dell’emittente
formulato dalle agenzie internazionali specializzate, né informato l’investitore circa lo stato di decozione
dello Stato Argentino, fallito soltanto pochi mesi dopo, di cui si doveva presumere la conoscenza da parte di
un operatore qualificato come la Banca intermediaria”.