3. I contratti collettivi disciplinano le modalita©
di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita©
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro per la solidarieta©
sociale, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della sanita©
, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunita©
, provvede alla definizione dei criteri
per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individua-
zione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche¨
alla indi-
viduazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermita©
dei soggetti di cui al comma 1.ý.
Note alle premesse:
ö Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998,
n. 400 (Disciplina dell'attivita©
di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) e©
il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regola-
menti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita©
sottordi-
nate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu©
Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita©
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regola-
menti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazioneý.
ö Per il testo dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si veda in
Nota al titolo.
Nota all'art. 1:
ö Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e©
il seguente:
ûArt. 33
(Agevolazioni).
ö 1. La lavoratrice madre o, in alterna-
tiva, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita©
accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
gionaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita©
, non-
che¨
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gra-
vita©
, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravita©
non sia ricoverata a tempo
pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonche¨
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuita©
un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu©
vicina al proprio domicilio e non puo©
essere tra-
sferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita©
puo©
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu©
vicina al proprio
domicilio e non puo©
essere trasferita in altra sede, senza il suo con-
senso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita©
.ý.
Note all'art. 2:
ö Per il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, si veda in nota al titolo.
ö Il testo dell'art. 433 del codice civile e©
il seguente:
ûArt. 433. ö
(Persone obbligate).
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1)
il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza
dei germani sugli unilaterali.ý.
ö Il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato), e©
il seguente:
ûArt. 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato,
salvo le eccezioni appresso indicate. Eé
consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto:
a)
quando cio©
sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita©
lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
b)
quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori
assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto,
sempreche¨
nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del
lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
c)
quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di
un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi
carattere straordinario od occasionale;
d)
per le lavorazioni a fasi successive che richiedono mae-
stranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impie-
gate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le
quali non vi sia continuita©
di impiego nell'ambito dell'azienda;
e)
nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli
ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;
f)
quando l'assunzione venga effettuata da aziende di tra-
sporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia
luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assi-
stenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo com-
plessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1? gen-
naio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessiva-
mente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta
percentuale puo©
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro,
su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organiz-
zazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione
delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente
lettera.
L'opposizione del termine e©
priva di effetto se non risulta da atto
scritto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore.
La scrittura non e©
tuttavia necessaria quando la durata del rap-
porto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici
giorni lavorativi.
L'elenco delle attivita©
di cui al secondo comma, lettera
a),
del
presente articolo sara©
determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'e-
lenco suddetto potra©
essere successivamente modificato con le mede-
sime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per
la determinazione di dette attivita©
si applica il decreto ministeriale
11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si com-
piono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesiý.
00G0327
ö 13 ö
11-10-2000
G
AZZETTA
U
FFICIALE DELLA
R
EPUBBLICA
I
TALIANA
Serie generale
- n.
238