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Per completezza d’informazione, a seguito delle recenti disposizioni impartite dall’INPS, riteniamo utile ritornare sull’argomento già
trattato con il precedente numero de “IL PUNTO SU…” del 4/11/2013 e riguardante la Sentenza n. 203 emessa dalla Corte
Costituzionale il 18 luglio 2013.
Ricordiamo che con la suddetta Sentenza la Suprema Corte ha
stabilito che in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti (coniuge, padre, madre, figli, fratelli e sorelle) già beneficiari per legge dei congedi
straordinari retribuiti per l’assistenza a familiari disabili, possono fruire degli stessi anche i parenti o gli affini, comunque
conviventi con il disabile, fino al terzo grado.
L’INPS con la circolare n. 159 del 15/11/2013, integrando la precedente circolare n. 32 del 6/3/2012, ha dato piena attuazione a quanto
espresso dalla Corte Costituzionale. Ha, quindi, chiarito che il congedo di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e paternità), spetta, nei casi sopra menzionati, anche al
parente o affine entro il terzo grado del disabile.
Inoltre, sempre con la circolare n. 159, ha fornito anche maggiori chiarimenti circa i requisiti soggettivi necessari per il riconoscimento
del predetto congedo. In particolare, con riguardo ai requisiti soggettivi di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di
“convivenza”, l’INPS ha precisato quanto segue:
Per quanto concerne la
“mancanza”
, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di
figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa
e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità quale, ad esempio, divorzio, separazione legale o
abbandono.
Ai fini dell’individuazione delle
“patologie invalidanti”
, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute,
si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e
3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo
per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Infine, si ribadisce che il requisito della
“convivenza”
sarà accertato d’ufficio previa indicazione, da parte dell’interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi
iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale
(residenza) del dipendente o del disabile.