INPS
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L’INPS, con il messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013, a seguito del nuovo indirizzo interpretativo formulato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si è stabilita la natura assistenziale dell’indennità
relativa al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, ha ridefinito le
indicazioni in materia di cumulabilità dell’indennità predetta con l’assegno ordinario d’invalidità di cui alla
Legge n. 222 del 1984.
Ricordiamo che prima delle nuove indicazioni fornite dall’INPS con il suddetto messaggio, partendo dal
presupposto che l’indennità relativa al congedo straordinario spettante per l’assistenza al familiare in condizioni
di disabilità grave avesse natura sostitutiva della retribuzione da lavoro, l’assegno ordinario d’invalidità – in
presenza dell’erogazione dell’indennità anzidetta – doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’art. 1,
comma 42 della Legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di
cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, per come previsto da un precedente messaggio INPS n.
8773 del 4 aprile 2007.
Ora, in virtù del chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali poi recepito anche
dall’INPS, l’assegno ordinario d’invalidità diventa cumulabile con l’indennità prevista per il congedo
straordinario di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001 (fruibile fino ad un massimo di due anni), in quanto
quest’ultima non è configurabile quale reddito da lavoro dipendente.
Pertanto, l’assegno ordinario d’invalidità, rientrando nel regime di cumulabilità, non sarà più
soggetto alle riduzioni e alle trattenute per l’ìncumulabilità con i redditi da lavoro dipendente.