In questo numero, “Il Punto Su…” si sofferma sulle
previsioni normative vigenti in tema di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità della posizione individuale del
Fondo Pensione
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La principale fonte normativa che regola la materia è costituita dal Decreto Legislativo n. 252 del 5
dicembre 2005 che, all’art. 11, comma 10, stabilisce l’intangibilità della posizione individuale in essere
presso le forme pensionistiche complementari e fissa i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della
prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo.
La ratio posta alla base della disposizione legislativa richiamata risponde al principio di tutela delle finalità
sociali proprie della previdenza complementare a cui il legislatore ha inteso prestare primaria attenzione,
privilegiando le ragioni creditorie del Lavoratore iscritto al Fondo Pensione.
Il suddetto dettato normativo, in sintesi, dispone che:
A)la posizione previdenziale in fase di accumulo è intangibile e, quindi, non è aggredibile da parte dei
creditori del Lavoratore. L’intangibilità deriva dal fatto che il montante costituito dai contributi versati al
Fondo Pensione rientra nel patrimonio del Fondo stesso e, quindi, non può essere considerato nella
disponibilità del Lavoratore;
B)analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente per le pensioni a carico degli Istituti di
previdenza obbligatoria, le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo in forma capitale o in rendita
vitalizia e le anticipazioni richieste per spese sanitarie sono pignorabili e sequestrabili nel limite massimo
di un quinto della prestazione stessa, determinato al netto delle ritenute fiscali applicate sulla
prestazione erogata;
C)i riscatti e le anticipazioni, richieste dall’iscritto al Fondo per acquisto e ristrutturazione della prima casa o
per altre esigenze, sono pignorabili e sequestrabili senza limitazione d’importo.
In sostanza, le somme versate al Fondo Pensione (montante costituito da contributi aziendali e dell’iscritto
e dalle quote TFR) non sono assoggettabili né a sequestro né a pignoramento e non sono cedibili da parte
del Lavoratore. Viceversa, le risorse economiche rivenienti dalla posizione previdenziale risultano cedibili,
sequestrabili e soggette a pignoramento nei limiti sopra descritti solo nel momento in cui il Lavoratore
richiede al Fondo l’erogazione della prestazione.
Evidenziamo, infine, che il suddetto principio, come rilevato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
16658/2007 e n. 27710/2008, è comunque subordinato all’interesse della repressione di reati penali in
quanto le somme versate su polizze vita o Fondi Pensione potrebbero derivare da profitti conseguiti con
attività illecite. In tal caso, in sede di procedimento penale, le tutele previste dal Decreto Legislativo n.
252/2005 potrebbero venir meno e la posizione previdenziale del Lavoratore potrebbe comunque essere
sottoposta a sequestro preventivo.