Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi
indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co.
150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro
627,17
che, al
netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro
590,54.
5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012
L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali
non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro
1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella
circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con
riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione
gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro
931,28
ed
euro
1.119,32
).
6. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da
liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano
applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’
8/2/2012 (pari ad euro
931,28
ed euro
1.119,32
).
7. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è
pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro
572,68.
Anche a tale prestazione non si applica la
riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di
cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta
pertanto fissato in euro
413,16
mensili.
Il Direttore Generale
Nori