DISOCCUPATO
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Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore le nuove norme riguardanti l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti
(ora denominata “Indennità di disoccupazione Mini-ASpI”). Non molte ma, comunque, sostanziali sono le differenze con la
disciplina che regola l’indennità di disoccupazione ordinaria ASpI, già illustrata nella precedente edizione de IL PUNTO SU…
Ecco, di seguito, un’ampia panoramica anche sulle norme che regolano l’indennità di disoccupazione Mini-ASpI.
A CHI SPETTA
-
L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola Mini-ASpI con requisiti ridotti è una prestazione a favore dei
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in stato di disoccupazione involontaria (non spetta nelle ipotesi in
cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale).
In caso di dimissioni intervenute durante il periodo di
maternità ovvero di dimissioni per giusta causa è possibile usufruire dell’indennità. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
l’indennità spetta qualora la predetta risoluzione sia intervenuta: a) per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di 50 km dalla
residenza del lavoratore e raggiungibile in non meno di 80 minuti con mezzi pubblici; b) a seguito di procedura conciliativa presso la Direzione
Territoriale del Lavoro. L’interessato, quindi, deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una
dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di nuova attività lavorativa.
I REQUISITI
–
I requisiti richiesti sono:
possedere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione
. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
LA DOMANDA
- La domanda per il riconoscimento dell’indennità deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica e a pena
di decadenza, entro il termine di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento avvenuto per motivi inerenti
la situazione aziendale ed entro 2 mesi e 38 giorni, sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento per giusta causa.
DURATA, DECORRENZA E MISURA DELL’INDENNITA’
-
Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno 2013,
l’indennità è
corrisposta mensilmente per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Dal calcolo della durata massima della prestazione spettante vanno esclusi i periodi di lavoro per i quali si
è ottenuta l’erogazione di analoga indennità.
L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se
la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno dalla stessa cessazione oppure dal giorno successivo a quello di presentazione della
domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. La misura della
prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni fino al limite retributivo di
Euro 1.180,00 a cui andrà sommato, eventualmente, il 25% della differenza eccedente il predetto limite.
In ogni caso, per legge la misura della
prestazione non potrà superare l’importo massimo della indennità relativa alla cassa integrazione (per l’anno 2013 tale limite è pari a Euro
1.152,90).
DECADENZA DAL BENEFICIO
- Il diritto a percepire l’indennità cessa in caso di perdita dello stato di disoccupazione; rioccupazione con
contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni; inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS; pensionamento di vecchiaia o
anticipato; assegno ordinario di invalidità; rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (
ad esempio,
attività di formazione)
; mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo
dell’indennità.