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di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende
fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-
emens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una
dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un
numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del
congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche
al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti
dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in
contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio
della madre.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di
rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo
indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio
durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a
carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato
art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in
tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente
l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della
citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto,
incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre.
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e
facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la
disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.
Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo
di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto
151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di
congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il
periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro
(art.25 comma 2).