2.3 Padre adottivo o affidatario
3 Trattamento economico, normativo e previdenziale
4 Modalità di fruizione
5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito
6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre
1 - Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento
ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro”.
In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente,
un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di
maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.
Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.
37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
2 – Ambito di applicazione
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non
oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto
prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del
congedo obbligatorio
La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1°
gennaio 2013.
Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica
amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della
disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del
congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di
parto plurimo.
2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del
bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche
successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è