Pagina 699 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
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“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di un ricorso proposto da un Dipendente
licenziato senza preavviso dalla propria Azienda, con il provvedimento n. 307 del 18 ottobre 2012 ha
stabilito che l’Azienda non può controllare il contenuto del personal computer, in dotazione al proprio
Dipendente senza aver prima informato quest’ultimo di tale possibilità.
Il Lavoratore in questione si era rivolto alla magistratura ordinaria (il relativo procedimento civile è tuttora in
corso) per contestare il licenziamento e, contemporaneamente, al Garante per opporsi alle modalità con cui
l’Azienda avrebbe acquisito e trattato i suoi dati. Dai riscontri dell'Autorità per la Protezione dei Dati
Personali è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali – peraltro – il Datore di lavoro aveva
fondato la decisione di procedere al licenziamento, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile
assegnato al Lavoratore. L’Azienda vi aveva avuto accesso allorquando il Dipendente aveva riportato il
computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati aziendali (
backup
). Contrariamente a
quanto affermato dall'Azienda, non risulta che il Lavoratore fosse stato preventivamente ed opportunamente
informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate, da parte
aziendale, così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.
Il Garante, attraverso il suddetto provvedimento, ha ribadito che il Datore di lavoro può effettuare
controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se
necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, tuttavia, può essere svolta solo nel
rispetto della libertà e della dignità del Lavoratore e della normativa sulla protezione dei dati personali
che prevede, tra l'altro, che alla persona interessata debba essere sempre fornita, dal Datore di lavoro,
adeguata ed idonea informativa circa il possibile trattamento dei suoi dati personali anche per attività
di verifica e controllo. Il Garante ha, quindi, vietato all’Azienda ogni ulteriore utilizzo e trattamento dei
dati oggetto del ricorso presentato dal Lavoratore.
Spetterà invece all'Autorità Giudiziaria valutare l'utilizzabilità, nel procedimento civile già in corso,
della documentazione acquisita agli atti.