Pagina 682 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, è
integralmente tassata con l’applicazione dell’aliquota prevista per il TFR.
Tanto premesso, posto che il Fondo sta per avviare la procedura di
scioglimento che consentirà agli iscritti di trasferire la propria posizione
previdenziale presso altra forma di previdenza complementare ovvero di
riscattarla, l’istante chiede di sapere come applicare la tassazione sui rendimenti
finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 alle future liquidazioni e alle
eventuali erogazioni di anticipi, nonché come procedere nei confronti degli
iscritti ai quali è già stata liquidata, in tutto o in parte, la posizione previdenziale
integrativa (istanza di rimborso ovvero riliquidazione d’ufficio delle imposte
applicate nell’ambito dei modelli 770).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Il Fondo istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina della previdenza complementare è stata oggetto di diversi
interventi normativi a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato
in ragione del periodo di maturazione della prestazione; alla medesima
prestazione, quindi, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a
seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti.
Per quanto concerne la tassazione delle prestazioni erogate sotto forma di
capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari
alla data del 28 aprile 1993 (di seguito “vecchi iscritti”), si precisa che:
-
al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le
disposizioni del d.lgs. n. 124 del 1993, sulla base delle indicazioni fornite
dal Ministero delle finanze con le circolari n. 14 del 1987 e n. 235 del
1998;