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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 102/E del 26 novembre 2012, recependo le precisazioni e i principi contenuti nella sentenza n.
13642 del 22 giugno 2011 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito i termini relativi alla tassazione delle somme erogate in
forma di capitale ai “vecchi iscritti” (iscritti ad una forma pensionistica complementare già alla data del 28 aprile 1993) dai Fondi Pensione
operanti in regime di capitalizzazione individuale, per la parte che riguarda il rendimento ottenuto con la gestione assicurativa e finanziaria
fino al 31 dicembre 2000.
Con la suddetta risoluzione è stato, infatti, precisato che il trattamento fiscale da applicare sulla prestazione del Fondo Pensione erogata in
forma capitale ai “vecchi iscritti” è il seguente:
1.
sulla parte riconducibile ai rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 rivenienti dalla gestione si applica la ritenuta a titolo
d’imposta del 12,50%, indipendentemente dal fatto che i rendimenti siano derivanti da gestioni finanziarie o assicurative;
2.
sulla quota più consistente e riguardante i contributi versati, la prestazione erogata continua ad essere assoggettata al regime di
tassazione separata con l’aliquota del TFR.
Il chiarimento si è reso necessario specificatamente per la parte riconducibile ai rendimenti maturati fino al 31/12/2000 in quanto, prima dell’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli stessi rendimenti, riconosciuti con le prestazioni erogate in forma capitale e frutto di gestioni finanziarie,
erano soggetti a tassazione separata con l’aliquota del TFR mentre quelli frutto di gestioni assicurative erano tassate con la più vantaggiosa ritenuta
a titolo d’imposta del 12,50%.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 introdotto con la Legge n. 335 del 1995, anche i rendimenti delle gestioni
assicurative erano stati assoggettati alla tassazione separata con l’aliquota del TFR.
Tale ultima disciplina, in sostanza, aveva sancito che la componente di rendimento, finanziario o assicurativo che fosse, ricompresa nel capitale
erogato, assumeva natura di reddito da lavoro dipendente analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati al Fondo Pensione dal
Datore di lavoro e dal Lavoratore.
L’art. 1 del D.L. n. 669 del 1996 aveva, poi, previsto che la suddetta disciplina doveva intendersi riferita solo agli iscritti alle forme pensionistiche
complementari a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 124/1993 (cosiddetti “nuovi iscritti”) mentre per i “vecchi iscritti” doveva
continuare ad applicarsi il precedente regime fiscale “più favorevole”.
Proprio la suddetta nota interpretativa ha “spinto” i “vecchi iscritti” ad impugnare l’assunto secondo il quale il rendimento derivante da gestioni
finanziarie fosse incluso nelle prestazioni come reddito da lavoro piuttosto che come reddito di capitale e, quindi, assoggettato a tassazione separata
con l’aliquota del TFR invece che a quella più favorevole del 12,50% applicata ai rendimenti assicurativi.
A seguito della sentenza n. 13642/2011 della Corte di Cassazione - che ha definitivamente fatto chiarezza in materia - l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che ai rendimenti maturati fino al 31/12/2000, corrisposti ai “vecchi iscritti” dal Fondo Pensione attraverso le
prestazioni in forma capitale, va applicata esclusivamente la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%.
MODALITA’ PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA
Il ricalcolo dell’imposta dovuta potrà avvenire
per le liquidazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 mediante presentazione, da parte del Fondo
Pensione, di dichiarazione integrativa 770/2012 mentre nel caso di liquidazioni avvenute nel 2012 attraverso il modello 770/2013.
Ovviamente,
in entrambi i casi, il Fondo - una volta ottenuto il ricalcolo dell’imposta - provvederà a riconoscere agli iscritti il rimborso della maggiore
tassazione operata.
Per le liquidazioni delle prestazioni avvenute entro il 2010, qualora il Fondo non dovesse provvedere, i “vecchi iscritti” possono presentare,
entro il termine massimo di 48 mesi dalla data in cui è stata operata la trattenuta fiscale, istanza di rimborso della maggiore tassazione
sostenuta (tassazione separata con l’aliquota del TFR anziché della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%) presso un Ufficio Territoriale
dell’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilasciata dal Fondo che certifichi l’ammontare dei rendimenti imputabili alla gestione
del capitale investito sui mercati finanziari.