Riteniamo utile dare alcuni chiarimenti, forniti direttamente dall’INPS con sua circolare n. 100 del 24 luglio 2012, in
merito alle modalità di fruizione - da parte dei Lavoratori - dei permessi per l’assistenza a familiari in situazione di
disabilità grave nel caso in cui gli assistiti siano residenti in Comuni situati a distanza stradale superiore a 150 km dai
luoghi di residenza dei Lavoratori che prestano sostegno e per l’assistenza prestata nei confronti di familiari disabili
lavoratori
.
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Il D.Lgs. n. 119/2011, introducendo il comma 3 bis all’art. 33 della Legge 104/1992, ha previsto che
“il Lavoratore che fruisce dei permessi per
assistere un familiare in situazione di grave disabilità, residente in un Comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto alla
propria residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo dove risiede l’assistito”.
Pertanto, il nuovo quadro normativo prevede per il Dipendente che assiste il familiare residente a più di 150 km di distanza dalla propria
residenza, l’obbligo di comprovare l’effettuazione del viaggio per raggiungere l’assistito. La documentazione da presentare a tal fine potrà
consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del
pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo
telepass
, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora, invece, il Dipendente è impossibilitato a produrre la suddetta documentazione comprovante l’effettuazione del viaggio, potrà dimostrare di
aver prestato l’assistenza mediante l’attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla Struttura sanitaria presso la quale lo stesso è
stato accompagnato per effettuare accertamenti o terapie.
Di norma, la fruizione dei permessi da parte del Dipendente che presta assistenza al familiare disabile lavoratore coincide con l’assenza di
quest’ultimo dal posto di lavoro.
Sulla questione, tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 30/2010, ha stabilito che il diritto alla fruizione
dei permessi da parte del Dipendente che assiste il familiare disabile
“non può essere escluso a priori”
nel caso in cui lo stesso disabile
svolga nel medesimo periodo attività lavorativa.
Il Ministero, infatti, ha chiarito che, nell’ipotesi di cui sopra, è rimessa al Datore di lavoro la
facoltà di valutare la “particolarità” della situazione rappresentata dal richiedente i permessi.
Pertanto, per come chiarito anche dall’INPS con la suddetta circolare, qualora il Dipendente intenda fruire dei permessi nelle giornate in cui
l’assistito presta attività lavorativa, il Datore di lavoro valuterà - di volta in volta - la credibilità del congedo, in relazione alle necessità
rappresentate a giustificazione dell’assenza, anche con riferimento alle esigenze quotidiane del disabile per le quali non sia strettamente necessaria
la sua presenza fisica. La predetta valutazione dovrà tener conto della circostanza che le necessità del disabile non possano essere adeguatamente
soddisfatte al di fuori del normale orario di lavoro del Dipendente che presta assistenza.