Pagina 662 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Con la Sentenza n. 11545, depositata il 10 luglio 2012, la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti relativi al riconoscimento
dell’infortunio “in itinere” del Lavoratore.
La Suprema Corte – ribaltando il giudizio espresso sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello
che avevano rigettato il ricorso di una Lavoratrice proposto nei confronti dell’INAIL che non
aveva riconosciuto alla stessa i trattamenti previsti a seguito d’infortunio “in itinere” – ha
riconosciuto la vigenza della copertura assicurativa e il diritto, da parte della Dipendente, a
percepire l’indennità spettante anche in caso d’infortunio derivante dall’aggressione, subita a
fini di scippo, durante il tragitto lavoro/casa.
La Corte di Cassazione, con detta Sentenza e confermando peraltro il precedente orientamento
giurisprudenziale, ha affermato che
“in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(…)
è indennizzabile l’infortunio occorso al Lavoratore in “itinere”, ove sia derivato da
eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria
dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal Lavoratore per recarsi al
lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività
lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
In conclusione, la Corte Suprema ha sancito che la percorrenza del tragitto
abitazione/sede di lavoro è riconducibile, seppur indirettamente, all’attività lavorativa
con il solo limite del “rischio elettivo” (scelte e condotte abnormi operate da parte del
Dipendente).