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le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di
trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui
ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti
dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del
mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali
anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e
del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed
e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non
espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel