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Tra le tante novità introdotte con la Legge 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), entrata in
vigore dal 18 luglio 2012, ci sono anche le nuove disposizioni in materia di convalida delle dimissioni
e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Le nuove norme stabiliscono che l’efficacia della risoluzione del contrattato di lavoro, a seguito di dimissioni o
risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, rimane sospesa fino all’espletamento della relativa procedura di
convalida.
Di seguito si riportano le nuove modalità di convalida previste dalla Legge 92/2012.
-
Per le Lavoratrici durante il periodo di gravidanza e per le Lavoratrici e i Lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o
del minore adottato o affidato, le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro devono essere convalidate presso la
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
-
In tutti gli altri casi la/il Lavoratrice/Lavoratore deve procedere alla convalida alternativamente:
?
presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
?
presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente;
?
presso le sedi individuate dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più
rappresentative;
?
mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro (modello “UniLav”) inviata dal Datore di lavoro al Centro per l’Impiego.
Più dettagliatamente, l’iter relativo alla nuova procedura di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro
può essere così riassunto:
?
il Datore di lavoro, una volta ricevute le dimissioni della/del Lavoratrice/Lavoratore, dovrà entro 30 giorni invitare la/lo stessa/o
Lavoratrice/Lavoratore, a mezzo lettera raccomandata a/r, ad attivarsi per la convalida delle dimissioni presso gli Enti sopra
citati o a rilasciare la dichiarazione di conferma delle dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di
lavoro;
?
la Lavoratrice o il Lavoratore, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito del Datore di lavoro, può:
o
aderire allo stesso;
o
non aderire all’invito formulato (in questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto);
o
comunicare la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale (in tal caso il contratto di lavoro si ripristina dal
giorno successivo alla comunicazione della revoca stessa).
Infine, si sottolinea che qualora il Datore di lavoro non provveda a trasmettere alla Lavoratrice o al Lavoratore la
comunicazione contenente l’invito alla convalida, nei modi e nei tempi sopra descritti, le dimissioni o le
risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro si considerano prive di effetto.