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- Preambolo
Preambolo
In vigore dal 30 maggio 2012
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
, convertito, con modificazioni, dalla
,
8
1
concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto in particolare l
che, in materia di contrattazione
011
aziendale, ha stabilito che per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi
di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita'
aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
Visto il medesimo
con il quale e' stato previsto che la
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determinazione del sostegno fiscale e' disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di
stabilita';
Vista la
, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012);
Visto in particolare l
, con il quale, in attuazione dell'
, convertito, con modificazioni, dalla
8
sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro, previste dall
,
3
convertito, con modificazioni, dalla
Visto il medesimo
, il quale dispone l'emanazione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a
stabilire, nel rispetto del limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l'anno 2013, l'importo massimo
assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall
, nonche' il
8
limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l
convertito, con modificazioni, dalla
, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', ha stabilito, che i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28
giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell'ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo
articolo 8;
Visto l
, con il quale e' stabilito che la tassazione
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agevolata del reddito dei lavoratori di cui all'
, applicabile anche
alle intese di cui all
, e' riconosciuta in relazione a quanto
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previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l
, convertito, con modificazioni, dalla
, concernente misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro;
Visto l
, convertito, con modificazioni, dalla
, come modificato da ultimo dall
,
con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro di cui all
;
Visto il
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
11
novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 -
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