Pagina 588 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012
sono state prorogate, anche per l’anno 2012, le misure che prevedono la parziale detassazione
(imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’aliquota Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e
comunali) delle somme erogate ai Lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di incrementi
della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa dell’impresa, a
seguito di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali.
Le suddette agevolazioni fiscali, quindi, riguardano – ad esempio – anche
le somme percepite a titolo di Premio Aziendale (VAP).
Il suddetto Decreto, nel prorogare le agevolazioni di che trattasi, ha modificato, però, i
nuovi requisiti reddituali in base ai quali è possibile usufruire della detassazione. Infatti,
nel 2012 il limite massimo dell’imponibile assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%
sarà pari a Euro 2.500,00 e spetterà ai Lavoratori che abbiano percepito nel 2011 redditi
da lavoro dipendente, incluse le pensioni e i trattamenti equiparati (ad esempio gli assegni
d’invalidità), per un importo massimo di Euro 30.000,00.
Si ricorda che nel 2011, con riferimento all’esercizio 2010, la detassazione era prevista per
un imponibile massimo di Euro 6.000,00 ed il reddito di riferimento non doveva superare i
40.000,00 Euro.
Informiamo, quindi, i Colleghi che abbiano percepito nel 2011 più redditi da lavoro dipendente
per un importo complessivo superiore a Euro 30.000,00 che devono – nei termini e con le
modalità di volta in volta stabilite dalle Aziende – comunicare al proprio datore di lavoro
l’ammontare totale dei redditi conseguiti.