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degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo. In caso di lavori
condominiale va indicato il C.F. del condominio
- detrazione d’imposta del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio:
bisogna allegare le fatture, copie dei bonifici, copia dell’asseverazione del tecnico
abilitato, copia della certificazione o qualificazione energetica, ricevuta comprovante
l’invio della documentazione all’ENEA o eventuale dichiarazione dell’amministratore
nel caso in interventi condominiali;
- assegno periodico corrisposto al coniuge: bisogna allegare la sentenza di divorzio
dalla quale si evince l’importo da pagare e va indicato il Codice Fiscale del coniuge;
- contributi previdenziali corrisposti per Colf, con l’indicazione della quota a carico del
datore di lavoro (si precisa che l’importo è deducibile in base all’anno di pagamento e
non a quello di riferimento, per cui i contributi pagati a gennaio 2012, anche se riferiti
al IV trim. 2011, non sono deducibili. Al contrario possono essere inseriti i contributi
pagati a gennaio 2011);
- spese veterinarie;
- spese per l’attività sportiva dei ragazzi fra i 5 e i 18 anni;
- spese per l’asilo nido sostenute per i figli fino ai tre anni.
8) certificazione di redditi derivanti da lavoro autonomo e/o occasionale, collaborazioni o gettoni di
presenza;
9) certificazione dei redditi di capitale (dividendi riscossi).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 in materia di
federalismo Fiscale Municipale, entrato in vigore il 7 aprile 2011
è stato introdotto un regime di
tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti
(art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
a decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione che prevede
l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e
comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L’opzione per
l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi
dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o
di arti e professioni.
La cedolare si può applicare solo in caso di «locatore persona fisica».
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al
conduttore, tramite lettera raccomandata, (entro la data di pagamento dell’acconto dovuto per i contratti
antecedenti al 07/04/2011) la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per
il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo.
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella
dichiarazione dei redditi:
?
A – Opzione in sede di registrazione del contratto:
l’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto
(utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile
2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora
decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello
69).
?
B – Opzione in sede di dichiarazione:
l’opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti
oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso
alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i
contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.
L’opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste
l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo
che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data
antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere
esercitata in sede di registrazione del contratto.