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Il Garante per la protezione dei dati personali (c. d. Garante per la privacy), nel mese di dicembre 2011, ha dato notizia di
alcuni provvedimenti emessi nei confronti di alcune aziende in materia di videosorveglianza sui luoghi di lavoro.
I provvedimenti sono stati adottati a seguito di accertamenti eseguiti da parte del Nucleo operativo “privacy” della
Guardia di Finanza.
Nei suddetti provvedimenti - dove in alcuni casi l’Autorità ha anche specificatamente vietato l’uso delle telecamere - sono stati
identificati diversi “interessanti” profili d’illegittimità, che di seguito riportiamo:
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le apparecchiature di videosorveglianza, collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in
corrispondenza di ascensori e dei corridoi, erano state attivate senza accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o
autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in violazione – quindi – di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori;
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le immagini erano state conservate per un periodo di 18 giorni, violando così il limite massimo di sette giorni previsto dalla
normativa sulla videosorveglianza. A tal proposito si ricorda che il periodo di conservazione di sette giorni è derogabile solo in
alcuni casi specifici e dopo preventiva autorizzazione del Garante per la privacy;
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l’Azienda non aveva provveduto, per come previsto dal Codice privacy, alla designazione degli incaricati al trattamento delle
immagini ed alla nomina della società di noleggio e manutenzione del sistema di videosorveglianza;
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assenza, presso le aree riprese, di un’adeguata cartellonistica indicante la presenza delle apparecchiature di videosorveglianza
e la denominazione del titolare del trattamento.
Inoltre, il Garante per la privacy ha emesso, nei confronti di un’azienda, un provvedimento di rimozione della telecamera che
riprendeva l’area in cui erano collocati i cartellini di presenza dei Dipendenti e gli orologi marcatempo in quanto l’installazione
delle apparecchiature costituiva una violazione dello Statuto dei Lavoratori che, ricordiamo, all’art. 4 comma 2 vieta il
controllo a distanza dei Dipendenti.
Infine, un altro profilo di particolare rilevanza emerso nel provvedimento adottato il 17 novembre 2011 nei confronti di
un’azienda, è costituito dalla circostanza che il Garante, ritenendo intervenuta la violazione del suddetto art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori, ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Ricordiamo che le violazioni delle norme
contenute nello Statuto dei Lavoratori prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, la reclusione fino ad un anno.