Come noto, tra le principali innovazioni introdotte con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. decreto
“Salva Italia”), definitivamente varato e convertito in legge dal Parlamento in data 22 dicembre 2011, ci sono
anche quelle riguardanti le nuove regole per l’accesso alla pensione da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori dei
settori pubblico e privato a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Considerato il consistente cambiamento del quadro normativo e la sua articolazione, in questa prima uscita del
nostro notiziario dedicata alla materia pensionistica, tratteremo le principali novità che costituiscono l’impianto
della riforma delle pensioni nel settore privato. Nei numeri successivi, forniremo gli approfondimenti con la
pubblicazione, anche, delle tabelle con le stime dei requisiti anagrafici necessari per l’ottenimento della pensione.
Applicazione a tutti i Lavoratori del sistema di calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
Ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, tutte le anzianità contributive maturate dopo il 31
dicembre 2011 verranno computate con il sistema contributivo. Quindi anche i Lavoratori che avrebbero
usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il più vantaggioso metodo retributivo avranno una
pensione calcolata pro rata (con il sistema retributivo per i contributi versati sino al 31/12/2011 e con quello
contributivo per quelli versati successivamente a tale data).
Abolizione meccanismo delle quote e finestre d’uscita
Il meccanismo delle c.d. quote è stato abolito, così come la finestra di 12 mesi di attesa per la decorrenza della
pensione. La pensione decorrerà in ogni caso dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
La pensione di vecchiaia – nuovi requisiti anagrafici
A partire sempre dal 1° gennaio 2012 gli uomini conseguono la pensione, a carico dell’AGO e forme
sostitutive a 66 anni di età anagrafica; le donne, invece, a 62 anni. A partire dal 2013, l’età prevista salirà
gradualmente, sia per gli uomini che per le donne, anche per effetto dell’aggancio automatico dei requisiti
all’incremento della “speranza di vita” certificato dall’ISTAT. La parità tra uomini e donne sarà raggiunta nel
2018 quando occorreranno 66 anni e 7 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia.
Rimane vigente sia per gli uomini che per le donne il requisito minimo di anzianità contributiva di almeno 20
anni.
La pensione di vecchiaia “flessibile”
Per i Lavoratori con posizione contributiva aperta successiva al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione di
vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Pertanto, il
“pensionamento flessibile”, cioè la fascia in cui deve essere verificato l’importo della pensione rispetto al
minimo stabilito (1,5 volte l’assegno sociale), va da 62 anni a 70 per le donne e da 66 anni a 70 per gli uomini.
Il predetto requisito non si applica nel caso di Lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 70 anni, in
possesso di anzianità contributiva minima di 5 anni.