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tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai
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FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili
anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE PORTAL – SERVIZI
E STRUMENTI – BACHECA SINDACALE” del portale UBI.
Ricordiamo che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede il
riconoscimento, a favore dei Colleghi, dell’indennità di vacanza contrattuale che
rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal “Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 al fine
di tutelare i Lavoratori nel caso di ritardi nella
stipula dei rinnovi contrattuali.
Più specificatamente, il CCNL 8 dicembre 2007 stabilisce che
in caso di mancato
accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi
dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza
del presente contratto, verrà corrisposto ai Lavoratori ed alle Lavoratrici un apposito
elemento provvisorio della retribuzione denominato, appunto, “indennità di vacanza
contrattuale”.
L’importo della predetta indennità è pari al 30% del tasso d’inflazione programmato,
applicato per come segue:
?
per le Aree Professionali: 88% della voce stipendio;
?
per Quadri Direttivi di 1° e 2° livello: 89% della voce stipendio;
?
per Quadri Direttivi di 3° livello: 79% della voce stipendio e dell’eventuale
assegno
ad personam
derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del
CCNL 11 luglio 1999;
?
per Quadri Direttivi di 4° livello: 79% della voce stipendio a cui va aggiunto
l’87% dell’eventuale assegno
ad personam
derivante dalla ristrutturazione
tabellare ex art. 66 del CCNL 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex
maggiorazioni di grado.
Dopo sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo del CCNL,
l’importo dell’indennità di cui sopra ascende al 50% dell’inflazione programmata.
L’
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NON SARÀ PIÙ EROGATA DALLA DATA DI
DECORRENZA DELL
’
ACCORDO DI RINNOVO DEL NUOVO
C
ONTRATTO
N
AZIONALE DI
L
AVORO
.