Pagina 330 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 10748 del 24
febbraio 2011, ha stabilito che la banca ed i propri dipendenti, se in sede giudiziale viene
accertata una condotta irregolare nei confronti della clientela, sono perseguibili per Legge.
La Suprema Corte – confermando il provvedimento di sanzione pecuniaria nei confronti della
banca, la quale si è poi rivalsa sui propri dipendenti, inflitta con Decreto del Ministero
dell’Economia su proposta della Consob – ha difatti ravvisato, nel caso esaminato, la
violazione del generale dovere di diligenza, da parte dei dipendenti, previsto dal Testo Unico
bancario al titolo VI “Trasparenza delle Condizioni Contrattuali e dei Rapporti con la Clientela”.
A semplice titolo di cronaca, nella fattispecie in esame era stata contestata a due dipendenti di
una banca una condotta irregolare tenuta nei confronti della clientela in occasione di una
operazione di negoziazione titoli. In particolare, erano stati forniti ai clienti le valorizzazioni
delle quote di titoli, elaborate manualmente dal dipendente su carta intestata della banca ma
non corrispondenti alle reali quotazioni di mercato. Le elaborazioni in questione, infatti, erano
state fornite senza utilizzare il sistema informatico della banca e, quindi, non rappresentavano
il reale rischio relativo all’operazione in quello specifico momento.
Con la suddetta sentenza è stato altresì sancito che le valorizzazioni dei titoli a rischio,
come le obbligazioni “zero coupon” a lunga scadenza, non debbono essere indicate,
all’atto della compravendita, solo al valore nominale ma deve essere ben rappresentato
anche l’attuale prezzo di realizzo, elemento - quest’ultimo - che evidenzia il rischio
effettivo dell’operazione che si intende effettuare.