Pagina 326 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo
reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua
disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca
Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse
documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
Come noto, con un nostro precedente numero de “Il Punto Su…” (n. 16/2010) avevamo trattato il problema della
legittimità del controllo informatico del Lavoratore, in relazione alla sua navigazione su siti internet o all’invio di
e-mail effettuate con strumenti aziendali ma per scopi personali.
Ricordiamo, a tal proposito, che la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 4375 del 23/2/2010, ha già
sancito l’illegittimità dell’utilizzo di programmi informatici che consentano il monitoraggio, da parte del datore di lavoro,
della posta elettronica e degli accessi internet, rappresentando - questi ultimi - veri e propri strumenti di controllo nel
momento in cui permettono allo stesso datore di lavoro di controllare a distanza l’attività lavorativa dei propri Dipendenti.
Con riferimento a questo aspetto, poi, hanno contribuito a fare maggiore chiarezza le linee guida del Garante per la
Protezione dei dati personali per posta elettronica e internet - adottate con delibera n. 13 dell'1/3/2007 - che hanno
stabilito che nell’effettuare controlli sull’uso degli strumenti elettronici deve essere evitata ogni interferenza ingiustificata
sui diritti e sulle libertà fondamentali dei Lavoratori.
Inoltre, sempre sull’utilizzo della posta elettronica aziendale da parte dei Lavoratori è recentemente
intervenuto anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 21479 del 18 ottobre 2010,
che si è pronunciato a seguito di un'azione giudiziale intentata da un Sindacalista che si era visto comminare
una sanzione disciplinare per aver inviato documentazione sindacale, durante l’orario di lavoro e attraverso
l'intranet aziendale, a circa 150 Colleghi.
La suddetta sentenza, in pratica, stabilisce che deve riconoscersi nella diffusione - a mezzo posta elettronica - di un
volantino sindacale la diretta espressione del diritto sancito dall’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori che prevede
per il Lavoratore/Sindacalista la prerogativa di “
raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro
Organizzazioni all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”.
Inoltre, il dispositivo della sentenza in questione – confermando il diritto al cd. volantinaggio all’interno dei luoghi
di lavoro – stabilisce la legittimità della diffusione di documentazione sindacale attraverso l’uso della posta
elettronica, costituendo quest’ultima una modalità sostanzialmente equivalente a quella della consegna materiale
dei documenti. Ancora, nella fattispecie è stato sentenziato che l’inoltro dei documenti sindacali, a mezzo posta
elettronica aziendale durante l’orario di lavoro, non costituisce alcun pregiudizio all’andamento dell’attività
aziendale posto che
“è notorio che l’inoltro di un documento predefinito (nel caso, un volantino predisposto da una
Organizzazione Sindacale nazionale) ad un numero anch’esso predeterminato di destinatari (i cui indirizzi sono tutti
già predefiniti) può richiedere solo pochi secondi al mittente della comunicazione elettronica”.