decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ciò al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei
settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.
Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel
processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell’obbligo,
per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di
trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di
datori di lavoro privati. L’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta
l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così
come previsto nella circolare 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica
Amministrazione e innovazione tecnologica.
Peraltro, la legittimazione istituzionale a ricevere tale certificazione è sancita
dal medesimo art. 25 laddove recita “al fine di assicurare un quadro completo
delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace
sistema di controllo delle stesse”, in tutti i casi di assenza per malattia dei
lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione
telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di
Accoglienza Centrale (SAC).
Infatti, la normativa vigente (tra le diverse norme si citano l’art. 5 della legge
n. 300/1970 nonché l’art. 5, c. 12, del decreto legge n. 463/1983 convertito
nella legge n. 638/1983) assegna all’Istituto l’obbligo di effettuare visite
mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei
confronti di lavoratori non assicurati Inps.
L’art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per
quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica
dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n.
33/1980 e successive modificazioni.
Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di
richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico
del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di
incapacità lavorativa.