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curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi
i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE
PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 in materia di lavoro, tra le altre cose sono state apportate alcune
modifiche riguardanti il rilascio delle attestazioni di malattia da utilizzare per le giustificazioni delle assenze sul posto di lavoro
nei settori pubblico e privato.
Le nuove disposizioni prevedono, dal 1° gennaio 2011, che “
nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia maturato nell’anno solare, l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
In sostanza, ferma la precisazione contenuta nell'ultimo riquadro, solo il primo periodo di malattia nell’anno solare
e, comunque, di durata non superiore ai dieci giorni può essere giustificato a mezzo certificazione medica rilasciata
da un medico diverso da quello convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Invece, in caso di primo evento di malattia nel corso dell’anno superiore a dieci giorni e a partire dal secondo
evento di malattia accusato nell’anno, l’assenza deve essere giustificata esclusivamente con certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (di
solito il medico curante).
In merito alla "comunicazione" della malattia alle Aziende di credito, occorre ricordare che queste ultime
provvedono in proprio alla copertura del periodo di malattia e non accedono, quindi, alla consultazione telematica
degli attestati di malattia nel sistema informativo INPS.
Conseguentemente il Lavoratore deve continuare ad inviare, indipendentemente dalla nuova modalità di trasmissione
telematica dell'attestato medico, il certificato di malattia "cartaceo" al Datore di lavoro (tramite le Direzione RISUM della
propria Azienda o direttamente a UBI.S Gestione Amministrativa del Personale - Funzione Gestione Adempimenti
Amministrativi) entro due giorni dalla data di rilascio, fermo restando sempre l'obbligo di pronta comunicazione dello
stato di malattia alla Struttura produttiva di appartenenza (Filiale, Uffici di Direzione Centrale, Uffici di Società, ecc.).
A tal proposito, è bene ricordare che il medico curante ha l'obbligo di rilasciare, al momento della visita, copia cartacea
del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia privo di diagnosi da consegnare al Datore di Lavoro.
Qualora al medico curante dovesse risultare impossibile stampare e rilasciare copia dei certificati, lo stesso dovrà
comunicare al Lavoratore il numero del documento attribuito dall'INPS. Il Lavoratore potrà, quindi, accedere
direttamente al sito dell'INPS e stampare il relativo attestato di malattia da inviare al Datore di Lavoro.
Per quanto riguarda, specificatamente,
i Dipendenti apprendisti e quelli non appartenenti alla categoria Dirigenti
delle Società SILF, UBI Leasing, UBI Fiduciaria, UBI Gestioni Fiduciarie Sim, UBI Factor e Investnet
, la
certificazione della malattia deve essere rilasciata
sempre
da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i suddetti Dipendenti, considerato che la comunicazione all’INPS è
effettuata direttamente da parte del medico curante, cessa l’onere di trasmettere la certificazione di malattia all'Istituto
Nazionale di Previdenza, mentre restano invariati gli obblighi di comunicazione al Datore di lavoro secondo le modalità
sopra ricordate.