Deliberazioni - 01 marzo 2007
Bollettino del n. 81/marzo 2007, pag. 0
[doc. web n. 1387522]
Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007
Registro delle deliberazioni
Del. n. 13 del 1° marzo 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visti i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati da datori di
lavoro riguardo all'uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e telematici;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli artt. 24 e 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro
1.1.
Premessa
Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune
misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per
verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.
Occorre muovere da alcune premesse:
a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei
lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della
disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;
b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi
informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità (
artt. 15,
31 ss., 167 e 169 del Codice
);
c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti mezzi, già
ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in numerose attività svolte
anche fuori della sede lavorativa;
d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi, profilazione e integrale
ricostruzione mediante elaborazione di
log file
della navigazione
web
ottenuti, ad esempio, da un
proxy
server
o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono
Pagina 1 di 10
Garante Privacy
04/09/2010
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522