–
per il governo tedesco, da D. Klebs e T. Henze, in qualità di agenti;
–
per il governo estone, da A. Kalbus, in qualità di agente;
–
per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Socio,
avvocato dello Stato;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da M. van Beek e C. Hödlmayr, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ma
rzo 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003,
L 299, pag. 9).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Tribunalul
Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani, Romania) e il Ministerul Justiti?iei (Ministero della
Giustizia, Romania) e, dall’altro, la s
ig.ra Maria Dicu, in merito alla determinazione dei diritti
di quest’ultima alle ferie annuali retribuite a titolo dell’anno 2015.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/88
3
Il considerando 6 della direttiva 2003/88 è così formulato:
«Conviene tener conto dei principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di
organizzazione dell’orario di lavoro, compresi quelli relativi al lavoro notturno».
4
L’articolo 1di detta direttiva, intitolato «Oggetto e campo di a
pplicazione», stabilisce quanto
segue:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia
di organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi (...) di ferie annuali (...)
(...)».
5
L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Ferie annuali», così dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
6
L’articolo 15 della stessa direttiva è formulato nei termini seguenti: