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La recente Sentenza emessa il 4 ottobre 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito dello
svolgimento della causa C-12/17, ha confermato quanto già deciso dalla giurisprudenza italiana (vedi
sentenza della Cassazione n. 19628 del 26 settembre 2011) in materia di maturazione delle ferie in caso
di fruizione, da parte del Lavoratore, del periodo di congedo parentale facoltativo.
Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è quello relativo alla vertenza legale
promossa da un Magistrato rumeno contro il Tribunale dove lavora (Tribunale di Botosani) che, nel 2015,
non gli ha concesso tutte le giornate di ferie annue previste dal diritto rumeno (35 giorni), concedendo
allo stesso Magistrato solo 30 giorni di ferie in virtù dell’assunto che la determinazione delle ferie annuali
retribuite spettanti è formulata in proporzione al periodo di lavoro effettivamente svolto dal Lavoratore.
Nella fattispecie, il Magistrato aveva usufruito nell’anno di riferimento di periodi di congedo parentale per
prendersi cura del figlio di età inferiore a due anni.
In primo grado il Tribunale Superiore di Botosani non accoglieva la domanda del Magistrato/Lavoratore. A
seguito di ricorso presso il Tribunale Superiore di Cluj, lo stesso Lavoratore otteneva l’accoglimento della
domanda. Avverso tale decisione ricorrevano presso la Corte d’Appello di Cluj, a loro volta, il Tribunale
Superiore di Botosani e il Ministero di Giustizia rumeno.
La Corte d’Appello rumena di Cluj, nel sospendere il procedimento, sottoponeva alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “
Se l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE vada
interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, nel determinare la durata delle ferie
del Lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età come
periodo di lavoro effettivo
.”
La Suprema Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato che durante il periodo di
congedo parentale facoltativo non maturano le ferie per il Lavoratore. Ciò in quanto – ha
chiarito sempre la predetta Corte – il periodo di congedo parentale facoltativo, usufruito dal
Lavoratore, non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della
determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite.