Pagina 1392 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per
ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito
www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici
dei Dirigenti Sindacali UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB sono reperibili anche nella “Bacheca
Sindacale Elettronica”. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul
pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva
accedere al menu “Link Utili” –> opzione “Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
La Legge n.153/1988 prevede la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare in favore
dei Lavoratori dipendenti, Lavoratori dipendenti agricoli, Lavoratori domestici, Lavoratori
iscritti alla “Gestione Separata”, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS, titolari di prestazioni previdenziali, Lavoratori in
altre situazioni di pagamento diretto.
L’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pensionamento, durante il quale
sussistono i requisiti per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio,
nascita del figlio).
La cessazione del diritto alla corresponsione dell’assegno avviene alla fine del periodo in corso
o alla data in cui le condizioni previste vengono a mancare (ad esempio, conseguimento della
maggiore età da parte del figlio o separazione legale del coniuge).
Nel caso in cui la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati
spettano per un periodo antecedente di massimo cinque anni.
L’importo dell’assegno è calcolato con riferimento alla tipologia del nucleo familiare, al reddito
dell’intero nucleo familiare e al numero dei componenti.
L’importo dell’assegno spettante è comunicato annualmente dall’INPS mediante la
pubblicazione di tabelle valide dal 1 luglio di ogni anno e sino al 30 giugno dell’anno
successivo.