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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 8407 pronunciata il 5 aprile 2018 chiarisce un 
importante aspetto relativo all’attribuzione o meno, da parte del Datore di lavoro, del potere di polizia al 
Lavoratore, potere da esercitare, a sua volta, nei confronti dei propri sottoposti. 
La Suprema Corte ha esaminato il caso di una Lavoratrice licenziata dal proprio Datore di lavoro per non aver 
impedito ad un suo Collega sottoposto di effettuare un furto in Azienda, sebbene avesse comunque 
prontamente segnalato al suo diretto superiore quanto accaduto. 
Il licenziamento veniva dichiarato illegittimo sia nel primo che nel secondo grado di giudizio presso la Corte di 
Appello di Cagliari. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’Azienda. 
Nell’esaminare il ricorso, I Giudici della Suprema Corte hanno fatto presente che 
in nessun caso al Lavoratore 
possono essere attribuiti poteri e compiti di polizia e in nome di questi ultimi procedere al licenziamento per 
gravi motivi disciplinari.
 Tali predetti poteri non possono essere attribuiti neanche in virtù degli obblighi di 
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro e dell’obbligo di fedeltà nei confronti del 
Datore di lavoro. 
I Giudici della Cassazione hanno affermato, tra l’altro, che la Lavoratrice licenziata ha tenuto una condotta 
diligente, segnalando tempestivamente al proprio Responsabile quanto accaduto in Azienda e assolvendo, 
quindi, agli obblighi di correttezza e fedeltà nei confronti dello stesso Datore di lavoro.  
La Suprema Corte ha, dunque, definitivamente dichiarato illegittimo il licenziamento, rigettando il ricorso 
proposto dall’Azienda e condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio.