UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per
ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito
www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici
dei Dirigenti Sindacali UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB sono reperibili anche nella “Bacheca
Sindacale Elettronica”. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul
pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva
accedere al menu “Link Utili” –> opzione “Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 9339 emessa il 16 aprile 2018, è intervenuta a seguito del
ricorso di un Lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento operato nei suoi confronti da un’azienda per
ingiustificata assenza sul lavoro. Più specificatamente, la controversia riguarda il caso di un Dipendente che aveva
presentato richiesta di fruizione di giornate di ferie per gravi motivi familiari (viste le gravissime condizioni di salute del
genitore, successivamente deceduto) e che - non ricevendo alcun riscontro dall’azienda - si era assentato dal lavoro per
assistere il familiare.
A seguito dell’assenza dal lavoro, l’Azienda procedeva al licenziamento per giusta causa per ingiustificata assenza.
Da qui il ricorso da parte del Lavoratore in primo, secondo grado di giudizio e sino alla Suprema Corte di
Cassazione che ha deciso di pronunciarsi con apposita Ordinanza.
I Giudici della Suprema Corte nell’esaminare il ricorso hanno evidenziato che
“…
le clausole della contrattazione collettiva
che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo non esimono il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni
addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle
circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta.”
La Corte di Cassazione prosegue inoltre
affermando che
“…il giudice di appello, nel ritenere proporzionato il licenziamento intimato al lavoratore, ha omesso di
considerare l’incidenza, sotto il profilo del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, della
condotta della datrice di lavoro….quest’ultima, infatti, ha, dapprima, omesso di fornire riscontro alla richiesta di un
periodo di ferie e, successivamente, ha proceduto alla formulazione della contestazione proprio allo scadere dei tre
giorni dall’inizio della assenza ingiustificata, senza far precedere la contestazione stessa – come la particolare
situazione avrebbe plausibilmente richiesto – da alcun richiamo (anche volto a rendere edotto il lavoratore che la sua
mancata presenza era da considerarsi ingiustificata, non potendo egli esser collocato in ferie per rilevanti esigenze
aziendali da soddisfare senza indugio), sebbene la datrice medesima fosse a conoscenza del grave lutto da cui il
lavoratore era stato pochissimi giorni prima colpito.”
Pertanto, secondo i Supremi Giudici della Cassazione
“il giudice di secondo grado ha emesso la propria decisione senza
procedere alla valutazione della gravità del licenziamento in un necessario giudizio di comparazione delle reciproche
condotte alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede”.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso
del Lavoratore, cassando la sentenza di secondo grado (che aveva confermato la legittimità del licenziamento) con rinvio
alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.