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La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1173, emessa il 18 gennaio 2018, definisce in modo 
chiaro un principio in tema di attività ludiche svolte dal Lavoratore dipendente durante il periodo di malattia. 
La Suprema Corte, valutando il ricorso di un’Azienda che si era vista annullare in primo e secondo grado 
un provvedimento di licenziamento irrogato ad un suo Dipendente che svolgeva attività ludica durante il 
periodo di malattia, ha confermato l’illegittimità del licenziamento stesso, 
affermando che nessuna 
violazione dei propri doveri può essere contestata a chi si dedichi ad attività ludiche sempre che tali 
occupazioni non compromettano o ritardino il rientro in servizio e che avvengano al di fuori degli orari 
di reperibilità. 
Il caso di specie riguarda un Lavoratore in malattia, per una distorsione al ginocchio, “sorpreso” in spiaggia e 
licenziato dal proprio Datore di lavoro. Il Lavoratore produceva ricorso al Tribunale di Avellino che con propria 
Sentenza (confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Napoli) ordinava all’Azienda la reintegra sul posto 
di lavoro con la seguente motivazione: “
l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extra lavorativa, da parte 
del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede e a 
giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una 
scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre 
ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire l’espletamento di un’attività ludica o 
lavorativa (Cassazione 21/04/2009 n. 9474)”
.  
Pertanto, il Lavoratore dipendente in malattia, oltre ad ottemperare ad una serie di obblighi, tra i quali la 
reperibilità (nelle fasce orarie previste dalla normativa) al domicilio indicato nel certificato medico di malattia per 
le eventuali visite fiscali di controllo, deve attenersi ai doveri di buona fede e correttezza nei confronti del Datore 
di lavoro, adottando una condotta che non pregiudichi né ritardi la guarigione e, di conseguenza, il pronto rientro 
in servizio. Conseguentemente, può, invece, svolgere attività ludiche nel periodo di malattia/guarigione a 
condizione che tali attività non compromettano, appunto, la pronta guarigione stessa.