Pagina 1255 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

legittimare il trattamento da parte di MFM di dati giudiziari nel caso concreto alla stregua di quanto previsto dalla citata Autorizzazione; in
particolare, nel CCNL della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie (20 luglio 2012) e nel contratto aziendale di gruppo FS, integrativo
del CCNL, indicati dalla società, non rilevano disposizioni da cui emerge l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti
per lo svolgimento di determinate attività;
RILEVATO altresì che la società non ha indicato – né altrimenti risulta – una idonea base giuridica in relazione alla prospettata
comunicazione dei dati giudiziari alla società appaltante, e che non ha fornito sufficienti elementi istruttori al fine di poter effettuare una
compiuta valutazione del caso;
RITENUTO quindi che non sussistono allo stato i presupposti per l'adozione di una autorizzazione specifica al trattamento dei dati giudiziari
nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società;
VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rigetta l'istanza di autorizzazione formulata da Manutencoop Facility Management S.p.A. (MFM) relativa al trattamento dei dati
giudiziari dei propri dipendenti.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 15 giugno 2017
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia