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Nessuna norma di legge e di contratto disciplina oggi la fattispecie relativa all’assenza dal lavoro dovuta al
maltempo piuttosto che ad un’ordinanza contingibile e urgente che, ad esempio, vieti la circolazione.
Proviamo allora
a dare qualche indicazione ai Colleghi su come regolarsi in tal caso, tenendo in considerazione alcune regole generali del
diritto civile e quelle che disciplinano “il contratto a prestazioni corrispettive”.
Intanto, se il Lavoratore è impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro (ad esempio per la neve) e dunque la causa
dell’assenza dal lavoro esula dalla sua volontà, tale circostanza libera il Dipendente dall’obbligo della prestazione
lavorativa. Se l’assenza dal lavoro, per i motivi predetti, da una parte libera il Lavoratore dall’obbligo a eseguire la
prestazione, dall’altra non obbliga il Datore di lavoro a riconoscere al Dipendente la corrispondente retribuzione. Infatti,
secondo le regole generali del diritto civile e in difetto di norme esplicite contenute nel CCNL che regolino la fattispecie
straordinaria, all’assenza dovrebbe seguire l’esonero del Datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.
L’articolo n. 1464 del codice civile stabilisce al riguardo che “
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta …
”.
Rapportando tale previsione al contratto di lavoro subordinato, si evince che la mancata resa della prestazione lavorativa, in
uno o più giorni del mese, comporti la corrispondente riduzione della retribuzione mensile.
Ovviamente - al fine di non
rinunciare alla retribuzione - al Lavoratore è consentita, in alternativa, la scelta di avvalersi di uno degli istituti
previsti dal CCNL (ferie, recupero straordinari, permessi retribuiti, ecc.).
Queste regole valgono solo per i casi d’impossibilità della prestazione che non dipendano dalla volontà del Datore di
lavoro e che siano estranee alle sue ragioni produttive e alla sua organizzazione del lavoro. Invece, nel caso in cui, ad
esempio, sia stato il Datore di lavoro a decidere autonomamente la chiusura dei propri Uffici per una qualsiasi ragione ed a
comunicarla ai Lavoratori invitandoli a non presentarsi, questi ultimi non dovrebbero subire alcuna conseguenza negativa,
né con riferimento alla retribuzione né con riferimento agli altri istituti contrattuali sopra citati (permessi, ferie, ecc.). Se è
stato il Datore di lavoro a rendere impossibile e/o a rifiutare la prestazione, ad esempio chiudendo l’Unità produttiva, egli è
da considerarsi in
mora credendi
(in sostanza, come se il Lavoratore abbia normalmente offerto la sua prestazione
lavorativa recandosi sul posto di lavoro e trovandolo chiuso).