Pagina 116 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e
curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. I documenti
FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” del portale di UBI Banca (dalla
Home Page
del
portale della Banca selezionare “Servizi e Strumenti”, andare su “Area Servizi Interni” e, quindi, “Bacheca Sindacale”).
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il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
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il diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso;
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tre giorni di permesso mensile retribuito oppure due ore di permesso giornaliero
retribuito (con orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere) o un’ora di permesso (nel
caso di orario giornaliero pari od inferiore alle 6 ore). Attenzione: l’opzione a fruire del
diritto ai permessi giornalieri è riservata solo al lavoratore disabile;
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la frazionabilità dei tre giorni mensili in ore in base al risultato della seguente formula:
(orario normale di lavoro settimanale : numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 =
ore mensili fruibili. Nel settore del credito la formula determina il risultato di n. 22,40
ore su base mensile.
Le nuove disposizioni, le cui prassi attuative sono state introdotte con circolare INPS n. 53/2008,
modificano la procedura in precedenza adottata ai fini della fruizione delle agevolazioni lavorative per
assistenza a familiari o affini con handicap o per sé stessi.
Come noto, la legge quadro n. 104/92 (e successive modificazioni) prevede una serie di
agevolazioni, in ambito lavorativo, per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone colpite
da grave handicap.
Va, innanzitutto, specificato che oltre al Lavoratore disabile, la legge tutela anche il Lavoratore con figlio
disabile o che assiste un familiare/affino entro il 3° grado gravemente disabile e, a seguito dell’esplicito
parere del Consiglio di Sato (n.1611/92), anche il coniuge.
a) il Lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall’INPS,
allegando la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di
“handicap in situazione di gravità” e le informazioni richieste rispetto all’esistenza degli
altri requisiti previsti dalla norma;
b) il Lavoratore richiedente presenta, quindi, la domanda all’INPS che verifica la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;
c) al termine della verifica, l’INPS invia al Lavoratore, al Datore di lavoro ed al Patronato
(se coinvolto) il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale
provvedimento certifica l’esistenza dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la
propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;
d) Il Lavoratore comunica al Datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei
permessi o congedi per handicap.