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Con la risoluzione n . 65/E del 2 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche è possibile anche per i contributi
che i pensionati versano al Fondo sanitario integrativo, in favore dei propri familiari non
fiscalmente a carico.
La risoluzione fa riferimento a una particolare categoria di pensionati (gli ex dipendenti di
un gruppo bancario) che, mantenendo l'iscrizione al Fondo sanitario integrativo
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, versano una quota di contributo
anche per i familiari non fiscalmente a carico.
Al fine di verificare la deducibilità del contributo in questione, la risoluzione richiama
opportunamente una precedente “pronuncia” della stessa Agenzia delle Entrate (la
risoluzione n . 293/E del 2008) che aveva già chiarito che i contributi versati alle Casse di
assistenza sanitaria (che prevedono la possibilità per gli ex Lavoratori di rimanervi
iscritti, anche dopo la cessazione dal servizio) sono deducibili a condizione che sia
rinvenibile un collegamento diretto tra il versamento e la posizione di ogni singolo
pensionato.
Pertanto, con riferimento al caso specifico, in cui il Fondo sanitario integrativo del gruppo
bancario è riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini
assistenziali, l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che la contribuzione versata
in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico è deducibile dal reddito.