Pagina 1149 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

2.
La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione
per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.
Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se
né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 93
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in
combinato disposto con il suo articolo 5.
CAPO XI
Disposizioni finali
Articolo 94
Abrogazione della direttiva 95/46/CE
1.
La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
2.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela
delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si
intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.
Articolo 95
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento
nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comuni­
cazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso
obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
4.5.2016
L 119/86
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT