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3.
Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono
trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.
4.
Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti
il trattamento.
5.
La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve
le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 28
Responsabile del trattamento
1.
Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell'interessato.
2.
Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa
il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del
trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3.
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico
a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo
di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto
giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito
alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto
della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione
dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri
preveda la conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati
dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
4.5.2016
L 119/49
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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