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ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di
aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le
clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà
fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere
incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di
protezione.
(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune dovrebbe poter
applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi
dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'imprese che svolge un'attività economica comune, purché tali
norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i
trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.
(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente
acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia
in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamen­
tazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse
pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per
legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo
caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel
registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i
dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente
conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.
(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi
di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza,
amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza
sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o
eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando
è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare il proprio
consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per
importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni
alla Commissione. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un
interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un
compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario
applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico
o nell'interesse vitale dell'interessato.
(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un
numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento,
a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il titolare del trattamento
abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con
particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti,
nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire
garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui
nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle
conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l'autorità di controllo e l'interessato in merito al trasfe­
rimento.
(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati
di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che
diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione,
dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.
4.5.2016
L 119/21
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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