4. Servizi ai datori di lavoro.
5. Istruzioni operative.
1. Premessa
Con l’articolo 25del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla
reperibilità”), nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l'articolo 5, comma
13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983 n. 638, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire
le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15
luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” - Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016)
sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni (
all.1
).
Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione
della Struttura sanitaria;
stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o
superiore al 67%.
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza
dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente
platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di
diversificata interpretazione.
Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo
soggettivo e oggettivo di applicazione.
2. Campo di applicazione
Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso
riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti
al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata
dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare
correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero
della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva
competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (
all.2
), contenenti
indicazioni sulla casistica di interesse.
Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in
presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
apporrela valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” /
“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare
esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della
esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati
che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono,
secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di
pubblici ufficiali
e sono tenuti, pertanto, ad
attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle