sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica
terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita',
l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato
una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o
superiore al 67 per cento.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 gennaio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin