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In data 21 gennaio 2021 il Parlamento Europeo ha approvato la Risoluzione n. 2019/2181 in materia di diritto alla disconnessione. In pratica, la risoluzione si sostanzia in una motivata raccomandazione indirizzata alla Commissione Europea affinché gli Stati, appartenenti alla UE, recepiscano la Direttiva sul diritto alla disconnessione.
La massima Assise Europea, partendo dai principi – contenuti anche nella “Carta” dei diritti fondamentali dell’UE – che sanciscono il diritto del Lavoratore a condizioni di lavoro che ne rispettino la salute, sicurezza e dignità, ha fornito le direttive in tema di diritto alla disconnessione (la cessazione di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’orario di lavoro).
La Direttiva riporta le previsioni e i principi che gli Stati membri appartenenti alla UE dovranno recepire e applicare in materia di disconnessione. Ecco, di seguito, una sintesi.
Gli Stati membri garantiscono che i Datori di lavoro prendano provvedimenti necessari per fornire ai Lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione anche attraverso un sistema oggettivo di misurazione dell’orario di lavoro giornaliero e attuino il diritto alla disconnessione in modo equo, lecito e trasparente; gli Stati membri possono affidare alle Parti sociali il compito di raggiungere accordi con i Datori di lavoro al fine di disciplinare il diritto alla disconnessione; gli Stati membri provvedono affinché siano vietati la discriminazione e altre misure sfavorevoli da parte dei Datori di lavoro per il fatto che il Lavoratore abbia esercitato o tentato di esercitare il diritto alla disconnessione; gli Stati membri provvedono affinché i Datori di lavoro forniscano per iscritto a ciascun Lavoratore informazioni chiare, sufficienti ed adeguate sul diritto alla disconnessione; gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente Direttiva; per gli Stati membri rimane impregiudicata la prerogativa ad introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai Lavoratori; gli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della presente Direttiva adottano e pubblicano le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie a conformarsi alla stessa e ne informano prontamente la Commissione UE.
Ricordiamo, che in Italia, il vigente CCNL del Credito prevede già alcune previsioni in materia di disconnessione che si riportano integralmente: “..l’utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della lavoratrice/lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei periodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza; è opportuno che le comunicazioni tramite strumentazione telematica risultino di contenuto sintetico e chiaro, evitando l’inoltro massivo a soggetti non direttamente interessati dalle comunicazioni medesime; le comunicazioni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccezionali esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali; fuori dell’orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non è richiesto alla lavoratrice/lavoratore l’accesso e connessione al sistema informativo aziendale; la lavoratrice/lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali. L’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la lavoratrice/lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Restano ferme eventuali specifiche esigenze.”