A tutti le colleghe e colleghi del Gruppo UBI
Con Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 del Presidente della Repubblica. sono state emanate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, volto in particolare a regolamentare la graduale ripresa delle attività economiche e produttive del Paese. Le relative misure si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del Decreto medesimo.
Nella serata odierna è stato altresì emanato il DPCM 20200517 che, confermando le misure precauzionali e di sicurezza, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, già definite dai precedenti DPCM, ne dispone l’applicazione dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione del DPCM 20200426 e l’efficacia fino al 14 giugno 2020.
Nello specifico, il citato decreto Decreto Legge n. 33 inter alia:
– conferma di fatto tutte le misure precauzionali e di sicurezza disposte al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio da virus, stabilendo che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.
– stabilisce che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, risultando con ciò, di conseguenza, non più necessaria e dovuta l’autodichiarazione allo stato prevista per gli spostamenti all’interno della Regione. Stabilisce, nel contempo, che “tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”.
– prevede, inoltre, che fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Nel ricordare che per il Settore Credito sono vigenti le previsioni definite con il Protocollo Condiviso ABI del 28 aprile 2020 e successive integrazioni, si riportano i link di collegamento al D.L. e al DPCM in esame, pubblicati anche sul DWS aziendale.
Ulteriori indicazioni potranno seguire nei prossimi giorni a eventuale modifica, chiarimento o integrazione di quanto qui comunicato e per ogni necessità si potrà far riferimento alle competenti strutture di Risorse Umane.
Ringraziamo per l’attenzione e salutiamo cordialmente,
Il Chief Operating Officer
E. Sonnino